Sulla base della discussione svoltasi in sede di Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte durante le sedute del 14 e 15 gennaio 2004;
Valutate le proposte di legge elettorale trasmesse a questa Commissione da parte del Presidente della Commissione "Programmazione; bilancio, patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali" con lettera del 12 dicembre 2003, prot. n. 41367-420 e, in particolare:
- PDL n. 547 ("Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale"), presentata da Marcenaro, Manica, Muliere, Placido, Riba, Riggio, Ronzani, Suino.
- PDL n. 554 ("Proposta di legge elettorale: un altro futuro è possibile"), presentata da Moriconi, Chiezzi, Contu, Papandrea e Tapparo.
- PDL n. 581 ("Disciplina dell'elezione del Consiglio regionale, del Presidente e del Vicepresidente della Regione, della composizione della Giunta e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità"), presentata da Palma e Mellano.
- PDL n. 591 ("Proposta di legge al Parlamento "Estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri non provenienti da Stati dell'Unione Europea oppure apolidi"), presentata da Contu.
- PDL n. 596 ("Estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri non provenienti da Stati dell'Unione Europea oppure apolidi"), presentata da Contu.
- PDL n. 597 ("Norme per l'elezione del candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione estero"), presentata da Cota.
Considerando che l'elaborazione da parte della Commissione competente della proposta di legge elettorale debba precedere l'avvio in Consiglio regionale dell'esame della proposta di nuovo Statuto regionale, la Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte ritiene che nella fase di elaborazione della nuova legge elettorale regionale si dovrà tener conto dei seguenti elementi:
- Il Consiglio regionale è eletto con sistema elettorale proporzionale;
- La legge elettorale dà applicazione alle prescrizioni di cui all'art. 51 Cost. e all'art. 4 dello Statuto in materia di parità e pari opportunità, definendo criteri di composizione delle liste delle candidate\i ed eventuali sanzioni e\o misure di incentivazione;
- La legge elettorale prevede l'assegnazione di seggi alle Province sulla base delle rispettive popolazioni: ad ogni Provincia deve essere effettivamente attribuito un numero di consiglieri corrispondente ai seggi assegnati;
- sistema di elezione su base proporzionale con elezione di una parte dei seggi su base circoscrizionale ed elezione della restante parte dei seggi su base regionale con liste collegate;
- liste circoscrizionali e liste regionali collegate fra loro e collegate con il candidato alla Presidenza;
- il premio di maggioranza per la coalizione vincitrice atto a garantire stabilità e possibilità di governo è temperato e graduato in ragione dei risultati elettorali conseguiti;
- la legge regionale regola la materia dell'incompatibilità con soluzioni che garantiscano l'assoluta uguaglianza, l'autonomia e l'indipendenza di ogni singolo Consigliere;
- riesame della questione relativa agli sbarramenti per l'assegnazione dei seggi in sede provinciale e regionale, nel senso del riequilibrio delle condizioni di accesso al sistema della rappresentanza per tutte le liste concorrenti.
* Parere deliberato dalla Commissione in data 15 gennaio 2003